COOPERATIVE CON IL CAMBIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Esclusa la possibilità di nominare un amministratore unico

 

A partire dal 1° gennaio 2018 la legge di Bilancio (legge 205/2017), ha aggiunto un nuovo comma all’art. 2542 del Codice civile che prevede, a prescindere dal sistema di governance adottato dall’ente cooperativo (consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale), l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

 

Per effetto di tale norma, dal 1.1.2018, le cooperative devono avere un consiglio d’amministrazione collegiale composto da almeno tre membri e con durata massima di tre esercizi. Le cooperative che non rispettino tale condizione devono sanare l’irregolarità mediante la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

Nuova governance nelle cooperative

L’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop-spa che per le coop-srl, con esclusione quindi della possibilità di nominare un amministratore unico. Il sistema di vigilanza delle cooperative, inoltre, viene modificato per inasprire le sanzioni in caso di sottrazione o di ostacolo all’attività di vigilanza, oppure di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

La disposizione si applica anche alle coop-srl di cui al secondo comma dell’art. 2519 del Codice civile (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro), per le quali viene ora previsto che, al pari delle coop-spa e delle spa, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

La presenza di tale previsione, in un intervento normativo di inasprimento e di contrasto alle cooperative irregolari, sembra finalizzata a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico. La scelta è avvalorata dalla circostanza che la figura dell’amministratore unico si è spesso associata alle false cooperative. E che, in più occasioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dovuto provvedere alla revoca proprio di un amministratore unico emettendo il decreto di commissariamento di alcune cooperative.

 

Inasprite le sanzioni per il mancato rispetto delle finalità mutualistiche

Altra modifica riguarda il sistema di vigilanza e controllo sulle società cooperative, inasprendo le sanzione in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. In particolare, attraverso la sostituzione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002, viene previsto che gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall’Albo, sciolti per atto di autorità, nonché obbligati alla devoluzione del relativo patrimonio residuo.

Tali nuove sanzioni si aggiungono alla sanzione di cui all’art. 2638, comma 2, del codice civile il quale stabilisce che sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Vengono, inoltre, razionalizzate le sanzioni nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Dette violazioni sono ora punite con una maggiorazione del contributo biennale di revisione pari a 3 volte l’importo dovuto (le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo verranno definite con un decreto ministeriale). Secondo la disciplina previgente fino al 31 dicembre 2017, invece, l’inottemperanza alle diffide e agli obblighi previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente erano punite con la sospensione semestrale di ogni attività (intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali) ovvero il pagamento di importi da 50.000 a 500.000 euro. Al fine di contrastare il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge, viene poi stabilito che lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato, entro 30 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle Entrate.

 Altra modifica introdotta attiene l’istituto della gestione commissariale (di cui all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile). Nello specifico, viene istituita la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori (non gravi, suscettibili di specifico adempimento). Tale commissario può essere scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico “anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati”.

Ulteriore novità riguarda la gestione commissariale: l’autorità di vigilanza potrà procedere alla revoca degli amministratori e sindaci e alla nomina di un commissario in caso di irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi della cooperativa.

Prestito sociale

L’ultimo pacchetto di modifiche introdotte della legge di Bilancio 2018 (commi 238-243) interessa la disciplina del prestito sociale, prevedendo nuovi limiti.

Con le nuove disposizioni viene, innanzitutto, sancito che il prestito sociale può essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. Ne consegue che le cooperative non possono impiegare le somme ottenute tramite il prestito sociale in operazioni accessorie o finanziarie.

Inoltre, con la previsione dell’art. 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale” viene espressamente disposto che il rimborso del prestito sociale non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Con il comma 240, invece, è demandato ad una delibera del Comitato per il credito ed il risparmio (CICR), da adottare entro il 30 giugno 2018 (6 mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, avvenuta il 1° gennaio 2018), il compito di definire nuovi limiti e forme di garanzia, secondo precisi principi e criteri direttivi fissati dal comma stesso.

Per quanto riguarda l’importo massimo dei prestiti, viene disposto che l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Il CICR, tuttavia, può prevedere un regime transitorio (della durata massima di 3 anni, con possibilità di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori), al fine di consentire alle cooperative il graduale adeguamento a tale limite.

Previsto anche un aumento delle garanzie che le cooperative devono presentare se l’indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all’ammontare del patrimonio netto della società stessa. In tal caso, il complesso dei prestiti sociali deve coperto fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2436 cc.).

In alternativa, la cooperativa deve aderire a uno schema di garanzia, le cui caratteristiche dovranno essere definite dal CICR, che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito. Il CICR può prevedere anche un regime transitorio, della durata di 2 esercizi successivi alla data di adozione della delibera, che consenta alle cooperative il graduale adeguamento alle nuove prescrizioni.

 

Decorrenza

Merita evidenziare che lo stesso Legislatore non ha previsto un periodo transitorio per consentire alle cooperative interessate di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni, ma si è limitato a fissare all’1.1.2018 il termine di entrata in vigore.

 

 

31/01/2018

 

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